Art. 2.
(Termini).

      1. In attuazione dell'articolo 1, è prevista l'installazione di almeno un distributore di idrogeno e di metano per autotrazione ogni 50.000 abitanti entro il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e di almeno un distributore ogni 5.000 abitanti entro il quinto anno dalla medesima data di entrata in vigore.